mercoledì 17 novembre 2010

E il distributore non lo saaaa… ta-ta-ra tata tara ta-da tara-daaaaa

Personaggi e interpreti:
Produttore: fabbricante del bene (che sia un giocattolo o una macchina a uso professionale o un elettrodomestico è uguale)
Distributore (vedi definizioni sotto allegate)

Sceneggiatura:

Produttore (*): “Cavolo, il prodotto xy ha causato danni/infortuni, devo avvertire le autorità nazionali, rintracciare chi lo sta usando, sostituirlo o adeguarlo… da dove inizio? Ah, sicuramente i miei distributori sanno a chi li han venduti (**), ’spetta che telefono”

Produttore: tuuu tuuu “Ciao Tizio, avrei un problema: il mio prodotto xy sai, così così e cosà”

DistributoreTizio: “E io che c’entro?” (X)

Produttore: “Mi devi mandare l’elenco dei clienti a cui hai venduto il mio prodotto xy e mandarmeli, ho concordato ciò con le autorità che ho informato”

DistributoreTizio: “Non ci penso nemmeno! Uno perché poi tu vendi direttamente a loro o avrai rapporti diretti, due perché non ho tempo di cercare nelle bolle e fatture… divento matto e non ho tempo, ciao ciao” (XX) clic

DistributoreTizio che pensa “E adesso magari mi tocca non vender più quei prodotti lì, che poi son sempre meglio di quelli altri di marca secondaria… bon chissenefrega” (XXX)

… e il Produttore continua le sue telefonate…

(*) Notare la particolare diligenza, professionalità e senso etico del personaggio… ok ok, è un personaggio della fantasia, ma qualcuno di quel tipo lì so che esiste
(**) Il produttore non vende direttamente lui i suoi prodotti ma ha degli intermediari, i distributori per l’appunto
(X) Notare la non conoscenza della legge e il cercare di schivare il problema, nonostante abbia responsabilità anche lui in materia (per dimostrare ciò si allegano le citazioni cogenti sotto)
(XX) Notare la violazione delle disposizioni cogenti (vedi disposizioni elencate)
(XXX) Notare la violazionedelle disposizioni cogenti (vedi disposizioni elencate)

Seguono disposizioni di legge citate e di interesse con evidenziazioni dei passaggi importanti a carico del Distributore

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo

NB: il codice del consumo italiano è stato impostato come se il consumatore fosse solo il cittadino privato (non professionale), ma a parere dello scrivente e dopo aver sentito dei legali in merito, pare si applichi in modo più ampio… ma qui attendo contributi.

Definizione Art. 103
e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

Art. 104
6. Il distributore deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attività per contribuire a garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l’origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all’articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.

Articolo 112
Sanzioni
Distributore sanzioni amministrative fino a 40.000 euro e penali di ammenda fino a 50.000 euro di sanzione e fino a 1 anno di arresto

DECISIONE N. 768/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Definizioni
«distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;

Articolo R5
Obblighi dei distributori
1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.
2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura o le marcature di conformità prescritte e sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all’articolo [R2, paragrafi 5 e 6] e all’articolo [R4, paragrafo 3].
Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che il prodotto non sia conforme a … [riferimento alla relativa normativa], non mette il prodotto a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un prodotto presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui a …. [riferimento alla relativa normativa].
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione applicabile si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.


dal blog di Ugo Fonzar


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